Bitcoin, ecco come sono tassati in Italia


Le criptovalute sono virtuali, ma le tasse del Fisco no. Ecco come vengongo inquadrati i Bitcoin e le altre criptovalute ai fini del pagamento delle tasse.


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Se con gli investimenti “tradizionali” la tassazione italiana può far sorgere più di un dubbio ai contribuenti, la questione diventa ancora più complicata quando si parla di Fisco sul bitcoin e i suoi fratelli. E ora che il valore di un bitcoin ha raggiunto decine di migliaia di euro, chi ne possiede non può più sfuggire alla questione: in Italia si pagano le tasse sui bitcoin?

Sebbene in Italia ancora non esista una specifica regolamentazione finanziaria e fiscale sulle criptovalute, questo non significa che non esistano regole. Facendo seguito ad alcune risposte dell’Agenzia delle Entrate e di alcune sentenze in materia, è chiaro che le cripto rientrano nella dichiarazione dei redditi.

Prima di capire se si pagano le tasse sui bitcoin, e in che misura, è utile capire come il Fisco italiano classifica il bitcoin.

Per il Fisco è come una valuta straniera

Alcune circolari e interpelli dell’Agenzia delle Entrate identificano le criptovalute come valuta estera. “L’Agenzia basa la sua tesi su una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2015 in materia di Iva e criptovalute, in cui i giudici europei affermarono che le operazioni in criptovalute sono da considerarsi come relative a divise, banconote e monete; per questo, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che ai fini delle imposte sui redditi le operazioni su criptovalute devono considerarsi alla stregua di operazioni su valute estere”, spiega a Wired Gianluca Massini Rosati, esperto di tasse e di fiscalità delle criptovalute.

Le obiezioni che si sono sollevate in merito sono molte, tra cui si fa presente che le criptovalute non hanno corso legale, come le monete, e non è corretto considerare i wallet come conti correnti.

Inoltre, le cryptoasset possono avere natura assai differente tra loro: distinguiamo quelle infungibili (NFT) e quelle fungibili (la maggior parte delle criptovalute scambiabili sui mercati). Tra i token fungibili, alcuni (come Bitcoin, Ether o Monero) possono effettivamente fungere da “valuta” e quindi da mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi, altri invece sono equiparabili a veri e propri strumenti finanziari, mentre altri ancora (ad esempio i fan token della Juventus) attribuiscono diritti di utilizzazione di un servizio.

Insomma, esistono cripto e cripto, e non tutte possono essere assimilate a valute estere, come vorrebbe il Fisco. Tuttavia ad oggi, almeno per quanto riguarda le criptovalute fungibili, il contribuente italiano è tenuto a inserirle nella propria dichiarazione dei redditi e, in alcuni casi, a pagarne le relative tasse come una normale valuta internazionale, poco importa che sia “virtuale”, la tassa non lo è!

Bisogna dichiarare il possesso di criptovalute?

L’Agenzia ha confermato l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, cioè nel quadro che riguarda, anche in ottica antiriciclaggio, gli investimenti patrimoniali e finanziari suscettibili di generare reddito imponibile in Italia.

Dichiarare l’ammontare dei Bitcoin è un mero adempimento formale che non comporta il pagamento di tasse o imposte, ma la mancata dichiarazione può comportare il pagamento di sanzioni.

Finché le si mantiene in portafoglio non si deve dunque nulla al fisco, che invece batte cassa se si decide di venderle.

L’obbligo di dichiararle, ai fini del monitoraggio, dovrebbe scattare se deteniamo più di 15mila euro, soglia attualmente prevista per conti correnti e depositi bancari, sotto la quale l’obbligo dichiarativo non scatta. “Proprio in ragione dell’assimilazione generalizzata dei 'wallet' ai depositi, parrebbe legittimo applicarla: in caso contrario, chi detiene valute virtuali sarebbe penalizzato rispetto a chi detiene valute tradizionali, perché tenuto a compilare il quadro RW in ogni caso, anche per investimenti di somme irrisorie, in senso contrario al percorso di semplificazione intrapreso negli ultimi anni”, nota ilSole24Ore.

Chi paga le tasse sulle cripto

L’inquadramento come valuta, sebbene - come abbiamo visto - non sia del tutto azzeccato, non è fiscalmente il più penalizzante per il contribuente. “Altri inquadramenti possibili - in molte parti del mondo, per esempio, le criptovalute vengono inquadrate come beni immateriali ai fini fiscali - potrebbero rivelarsi più penalizzanti”, osserva Francesco Avella, fiscalista ed esperto di criptovalute.

Mentre le plusvalenze incassate a seguito di “cessione a termine” sono sempre rilevanti fiscalmente indipendentemente dagli importi interessati, quelle derivanti da “cessioni a pronti” (cioè in cui lo scambio è immediato) sono fiscalmente rilevanti se, sommando l’insieme dei wallet detenuti (paper, hardware, desktop, mobile, web, a seconda della tecnologia del mezzo di conservazione) e il valore in euro delle altre valute estere tradizionali (franchi svizzeri, dollari statunitensi, ecc.) possedute su depositi e conti correnti, il controvalore è superiore a 51.645,69 di euro (pari a 100 milioni di vecchie lire, a cui ancora la legge italiana fa riferimento) per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, secondo l’articolo 67, comma 1-ter, Tuir. Nel caso venga superata la soglia di 51mila euro, al momento della vendita sarà applicata l’aliquota del 26% sulle eventuali plusvalenze. In caso di minusvalenza, il contribuente potrà dedurla nell’esercizio in corso e nei quattro anni successivi. Sotto i 51 mila euro, cifra piuttosto alta, nulla è dovuto.

“Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento” spiega l’Agenzia delle Entrate “deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale venduto in corso d’anno”.

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