Tassazione bitcoin: ecco quando si paga il Fisco


Per il Fisco il bitcoin è al pari di una valuta estera, e come tale va dichiarata, per lo meno se si detiene un valore superiore ai 15mila euro, soglia attualmente prevista per conti correnti e depositi bancari costituiti all’estero.


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Nessuna norma specifica, ma tanti pareri dell'Agenzia

Se con gli investimenti “tradizionali” la tassazione italiana può far sorgere più di un dubbio ai contribuenti, la questione diventa ancora più spinosa quando si parla di Fisco sul bitcoin e i suoi fratelli. E ora che il valore di un bitcoin ha raggiunto decine di migliaia di euro, chi ne possiede non può più sfuggire alla questione: in Italia si pagano le tasse sui bitcoin?

Sebbene nel nostro Paese ancora non esista una specifica regolamentazione finanziaria e fiscale sulle criptovalute, questo non significa che non esistano regole.

Facendo seguito ad alcune risposte dell’Agenzia delle Entrate e di alcune sentenze in materia, è chiaro che le cripto rientrano nella dichiarazione dei redditi.

Prima di capire se si pagano le tasse sui bitcoin, e in che misura, è utile capire come il Fisco italiano classifica le criptovalute.

Per il Fisco è come una valuta estera

Alcune circolari e interpelli dell’Agenzia delle Entrate identificano le criptovalute come valuta estera. “L’Agenzia basa la sua tesi su una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2015 in materia di Iva e criptovalute, in cui i giudici europei affermarono che le operazioni in criptovalute sono da considerarsi come relative a divise, banconote e monete - spiega a Wired Gianluca Massini Rosati, esperto di tasse e di fiscalità delle criptovalute - Per questo, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che ai fini delle imposte sui redditi le operazioni su criptovalute devono considerarsi alla stregua di operazioni su valute estere”.

Le obiezioni che si sono sollevate in merito sono molte, tra cui il fatto che le criptovalute non hanno corso legale, come le monete, e non è corretto considerare i wallet come conti correnti.

Inoltre, le cryptoasset possono avere natura assai differente: distinguiamo quelle infungibili (NFT) e quelle fungibili (la maggior parte delle criptovalute scambiabili sui mercati). Tra i token fungibili, alcuni (come Bitcoin, Ether o Monero) possono effettivamente fungere da “valuta” e quindi da mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi, altri invece sono equiparabili a veri e propri strumenti finanziari, mentre altri ancora (ad esempio il fan token della Juventus, un gettone che puo’ essere scambiato sulla piattaforma mobile dai tifosi in tutto il mondo) attribuiscono diritti di utilizzazione di un servizio.

Insomma, esistono crypto e crypto, e non tutte possono essere assimilate a valute estere, come vorrebbe il Fisco. Tuttavia ad oggi, almeno per quanto riguarda le cripto fungibili, il contribuente italiano è tenuto a inserirle nella propria dichiarazione dei redditi e, in alcuni casi, a pagarne le relative tasse come una normale valuta estera, poco importa che sia “virtuale”.

Bisogna dichiarare il possesso di criptovalute?

L’Agenzia ha confermato l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, cioè il quadro che riguarda, anche in ottica antiriciclaggio, gli investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria. Più nel dettaglio, come spiega la stessa Agenzia con la risposta n. 788/2021, “va indicato nella colonna 3 'codice individuazione bene' il codice 14 (Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali), senza compilare la colonna 4 'Codice Paese estero'".

Dichiarare l’ammontare dei Bitcoin è un mero adempimento formale, ma la mancata dichiarazione può comportare il pagamento di sanzioni.

L’obbligo di dichiararle, ai fini del monitoraggio, dovrebbe scattare se si detengono più di 15mila euro, soglia attualmente prevista per conti correnti e depositi bancari costituiti all’estero, sotto la quale l’obbligo dichiarativo non scatta. “Proprio in ragione dell’assimilazione generalizzata dei 'wallet' ai depositi, parrebbe legittimo applicarla: in caso contrario, chi detiene valute virtuali sarebbe penalizzato rispetto a chi detiene valute tradizionali, perché tenuto a compilare il quadro RW in ogni caso, anche per investimenti di somme irrisorie, in senso contrario al percorso di semplificazione intrapreso negli ultimi anni”, nota ilSole24Ore.

Chi paga le tasse sulle crypto

L’inquadramento come valuta, sebbene - come abbiamo visto - non sia del tutto azzeccato, non è fiscalmente il più penalizzante per il contribuente. “Altri inquadramenti possibili - in molte parti del mondo, per esempio, le criptovalute vengono inquadrate come beni immateriali ai fini fiscali - potrebbero rivelarsi più penalizzanti”, osserva Francesco Avella, fiscalista ed esperto di criptovalute.

Mentre le plusvalenze incassate a seguito di “cessione a termine” sono sempre rilevanti fiscalmente indipendentemente dagli importi interessati, quelle derivanti da “cessioni a pronti” (ovvero gli scambi di una valuta con un’altra differente) sono fiscalmente rilevanti se, sommando l’insieme dei wallet detenuti (paper, hardware, desktop, mobile, web) e il valore in euro delle altre valute estere tradizionali (franchi svizzeri, dollari statunitensi, ecc.) possedute su depositi e conti correnti, il controvalore è superiore a 51.645,69 di euro (pari a 100 milioni di vecchie lire, a cui ancora la legge italiana fa riferimento) per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, secondo l’articolo 67, comma 1-ter, Tuir. Nel caso venga superata la soglia di 51mila euro, al momento della vendita sarà applicata l’aliquota del 26% sulle eventuali plusvalenze. In caso di minusvalenza, il contribuente potrà dedurla nell’esercizio in corso e nei quattro anni successivi. Sotto i 51 mila euro, cifra piuttosto alta, nulla è dovuto.

“Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento” spiega l’Agenzia delle Entrate “deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale venduto in corso d’anno”.

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