Tassazione fondi comuni: Come funziona?


La tassazione dei fondi comuni di investimento è un fattore fondamentale da considerare per avere un quadro completo sulla redditività di un investimento.


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Gli aspetti fiscali sono uno tra i fattori da tenere in grande considerazione per pianificare e preparare il proprio portafoglio finanziario. La tassazione dei fondi comuni di investimento, da sommare ai costi e alle commissioni, rappresenta uno dei passaggi fondamentali per avere un quadro completo sulla redditività di un investimento.

Quando si pagano le tasse sui fondi comuni di investimento?

I fondi comuni di investimento, definiti anche con l’acronimo OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), sono patrimoni collettivi gestiti da una Società di Gestione del Risparmio (SGR).

Dal 1° luglio 2011 il trattamento fiscale dei proventi generati dai fondi comuni di investimento di diritto italiani è stato equiparato a quello dei fondi esteri (SICAV) dell’Unione Europea (DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011). Questo significa, in pratica, che il prelievo fiscale sui proventi generati dai fondi di diritto italiano avviene al momento del “realizzo” mediante una ritenuta alla fonte, e non più alla fine di ogni anno sul “maturato” (come per la maggior parte delle attività finanziarie).

La tassazione dei fondi di investimento avviene pertanto solo al momento del disinvestimento, anche se si tratta di diversi anni dalla sottoscrizione. Il vantaggio fiscale rispetto ad altri strumenti finanziari è evidente.

Quali operazioni sui fondi comuni di investimento generano tassazione?

La tassazione viene calcolata sui redditi da capitale realizzati in caso di

  • distribuzione di proventi (cedole);
  • riscatto totale o parziale delle quote;
  • operazioni di switch;
  • cessione delle quote;
  • trasferimenti delle quote da un deposito amministrato ad un altro (con diversa intestazione).

Imposta al 26%

Se dall’1 gennaio 2012 l’aliquota di tassazione delle rendite finanziarie è stata alzata dal 12,5% al 20%, dal 1° luglio 2014  (Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66) l’aliquota di tassazione delle rendite finanziarie è aumentata dal 20% al 26% (valore in vigore anche oggi) in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote.

L’aliquota al 26% è applicata sui proventi di natura finanziaria, sia redditi da capitale (interessi, dividendi, proventi da fondi comuni, da pronti contro termine e da polizze assicurative, ecc.) sia redditi diversi (plusvalenze e minusvalenze derivanti da transazioni su azioni, su titoli rappresentativi di capitale d'impresa e altri prodotti).

Tuttavia, in caso di redditi derivanti dall’investimento in Titoli di Stato italiani ed equiparati (titoli emessi da organismi internazionali e i buoni fruttiferi postali) e titoli di Stati esteri appartenenti alla cosiddetta “white list” (elenco che comprende gli Stati e territori che assicurano, sulla base di convenzioni, un adeguato scambio di informazioni), la tassazione dei redditi rimane invariata al 12,50%. Di conseguenza, anche la parte dei redditi dei fondi comuni derivante dall’investimento in tali strumenti è assoggettata all’imposta del 12,50%.

L’imposta, come detto, viene applicata al momento del realizzo del provento, ovvero all’effettivo disinvestimento dal fondo o al pagamento periodico dei proventi (eventuali cedole periodiche).

Minus e Plus

Le plusvalenze derivanti da OICR costituiscono redditi da capitale. Le eventuali minusvalenze (perdite da disinvestimento o costi di negoziazione, ad esempio commissioni di entrata, uscita, switch) sono invece deducibili dalla base imponibile dei redditi diversi.

Ne deriva che le minusvalenze non possono essere compensate con le plusvalenze generate dal fondo, perché di natura diversa. Pertanto andranno compensate con plusvalenze generate da strumenti di investimento che producono “redditi diversi” (azioni, certificates, ecc..) nei quattro periodi d'imposta successivi.

Fondi di investimento esteri: come cambia il regime fiscale per dividendi e plusvalenze di fonte italiana

Per evitare una discriminazione sulla tassazione dei fondi di investimento esteri, rispetto a quelli nazionali, la legge di bilancio 2021 (commi da 631 a 633) ha allineato il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da OICR di diritto estero, istituiti in Stati membri dell'Unione europea ed in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia.

La Legge di Bilancio 2021 ha quindi esteso le esenzioni già previste per i dividendi e le plusvalenze realizzate dagli OICR (diversi da quelli immobiliari e da quelli con sede in Lussemburgo) istituiti in Italia.

A decorrere dal 2021, agli OICR di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo in conformità alla disciplina europea, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l'OICR è istituito, non si applicano i prelievi alla fonte sugli utili percepiti.

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