TIM, Tar annulla sanzioni per fatturazione a 28 giorni

TIM, Tar annulla sanzioni per fatturazione a 28 giorni

Il Tar del Lazio ha annullato le sanzioni decise nel gennaio 2020 dall'Antitrust per un totale di 228 milioni di euro inflitte a Tim, Fastweb, Vodafone e WindTre. Le multe erano state decise a causa di un'intesa anticoncorrenziale legata al repricing effettuato con il ritorno alla fatturazione mensile.

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I fatti

Il Tar, dunque, accoglie i ricorsi presentati dalle societร  telefoniche per contestare il provvedimento dell'11 aprile 2018 con il quale si confermavano le misure cautelari provvisorie adottate il mese prima, poi sfociato nel provvedimento del gennaio 2020, con il quale fu accertata lโ€™intesa restrittiva e inflitte le sanzioni.

Nel 2015 Tim, Vodafone, WindTre e Fastweb modificarono il periodo di rinnovo e di fatturazione delle offerte ricaricabili per la telefonia mobile, cambiandolo da una cadenza mensile ad una di quattro settimane (28 giorni).

A quel punto, l'Agcom stabilรฌ che il rinnovo e la fatturazione dei contratti di rete fissa debbano essere a cadenza mensile, mentre, per la telefonia mobile, la scadenza non puรฒ essere inferiore ai 28 giorni. Alla decisione dell'antritrust, perรฒ, le compagnie non si adeguarono, facendo scattare l'avvio dei procedimenti sanzionatori, ma si rivolsero al Tar.

In attesa della sentenza, fu adottato un provvedimento cautelare per intimare le compagnie a sospendere l'attuazione dell'intesa e la conferma della misura cautelare provvisoria fu seguita dal provvedimento sanzionatorio (14.756.250 euro a Fastweb; 114.398.325 euro a Telecom; 59.970.351 euro a Vodafone e 38.973.750 euro a Wind) contestato davanti al Tar.

La sentenza del Tribunale

Secondo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, โ€œla delibera impugnata presenta un primo profilo di illogicitร  e di evidente difetto di istruttoria laddove desume e valorizza la asserita segretezza dallโ€™intesa esclusivamente sulla base di un documentoโ€ che รจ โ€œdel tutto inutilizzabile, essendo esterno al perimetro temporale di svolgimento della presunta pratica concordata, cosรฌ come definito dalla stessa Autoritร : di talchรฉ la segretezza dellโ€™intesa risulta del tutto indimostrataโ€.

Le considerazioni raccolte, spiega la sentenza, โ€œal piรน, deporrebbero per lโ€™individuazione di una pratica scorretta ai sensi del Codice del Consumo, i cui effetti lesivi si manifestano a danno dei consumatori ma che non sono idonee a sostenere lโ€™esistenza di una pratica concordata fra gli operatori per mantenere fermo lโ€™aumento al preciso scopo di evitare la fuoriuscita di clienti verso la concorrenzaโ€.

Il Tar ha valutato la mancanza nel Provvedimento di elementi indiziari, gravi precisi e concordanti, tali da delineare un quadro sufficientemente chiaroโ€. Al contrario, รจ stata fornita โ€œuna spiegazione plausibile dei ricostruiti incontri e scambi di informazioni, alternativa a quella ricostruita dallโ€™Agcmโ€.

La ricostruzione dellโ€™Autoritร , poi, โ€œnon fornisce evidenze istruttorie adeguate a contrastare la tesi delle Partiโ€, la cui spiegazione โ€œin assenza di altri elementi esogeni piรน diretti e specifici, appare plausibile e, quindi, alternativa a quella, seguita dallโ€™AGCM, volta alla ricognizione di unโ€™intesa anticoncorrenzialeโ€.

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Codice: TIT.MI
Isin: IT0003497168
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